Una lite sull’eredità, sull’assicurazione o sull’affitto? Ci si
può mettere d’accordo, risparmiando tempo e denaro. Anzi, adesso ci si
deve provare per forza. È la mediazione civile
.
In Italia la durata stimata dei processi ordinari in primo grado supera i 1.000 giorni.
o almeno per limitarle, e insieme per ridurre i tempi della giustizia a
vantaggio dei cittadini, è stata introdotta di recente una nuova
normativa per la mediazione delle controversie di natura civile e
commerciale. In questo campo, si può ora evitare di entrare in tribunale
(risparmiando molto tempo, e anche denaro) a patto di tentare prima –
obbligatoriamente in alcuni casi – una mediazione.
Dal 21 marzo scorso la mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:
• diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
• successioni ereditarie
• patti di famiglia
• locazione
• comodato
• affitto di aziende
• risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
• contratti assicurativi, bancari e finanziari
Solo dal 20 marzo del prossimo anno, per consentire un avvio graduale del nuovo sistema,
la mediazione sarà obbligatoria anche per le controversie più numerose:
quelle che riguardano le liti condominiali e il risarcimento dei danni
dovuti a incidenti stradali.
Il 26 per cento degli italiani ha litigato almeno una volta con il proprio vicino di casa (da un’indagine di immobiliare.it su un campione di oltre 3.000 condomini).
Chi è il mediatore. Il mediatore è la persona – o le
persone qualora operino collegialmente – che svolge la mediazione,
senza comunque il potere di emettere giudizi o prendere decisioni
vincolanti per i protagonisti della controversia. Deve essere un
professionista con requisiti di terzietà e l’organismo (pubblico o
privato) in cui presta la sua opera è riconosciuto e vigilato dal
ministero della Giustizia.
L’avvocato Amilcare Buceti, del Foro di Roma, dopo aver seguito un corso di formazione
ora è anche mediatore professionista. È iscritto a due organismi di
mediazione. Ha chiuso in ventun giorni l’ultima lite affrontata: solo
due sedute, anche se l’ultima è durata quattro ore e mezzo, «un tempo
che a una vicenda di questa portata un magistrato non potrà mai
concedere».
«Il magistrato ha il compito di applicare regole astratte a un caso concreto.
Il mediatore agevola il percorso di una possibile soluzione della
contesa, sempre e comunque in un contesto di solida concretezza» (avv.
Buceti).
Esempi di enti che possono costituire organismi di mediazione:
gli ordini professionali nelle materie di loro competenza (sempre con
l’autorizzazione del ministero della Giustizia); le camere di commercio;
gli ordini degli avvocati in ogni materia.
Già più di duecento gli organismi di mediazione privati, in genere società a responsabilità limitata che si
sono costituite per l’occasione e che oltre a un certo numero di
professionisti dispongono di una sede con i locali per gli incontri tra
le parti o con le parti separate.
Come funziona/1: l’avvio della pratica. Una delle
parti sceglie uno di questi organismi e deposita un’istanza. Il
responsabile dell’organismo nomina il mediatore, chiama la controparte e
fissa un primo incontro entro 15 giorni dal deposito dell’istanza. Se
la controparte non si presenta e l’assenza è ingiustificata, quando si
passa in Tribunale il giudice può desumere elementi di prova nel
giudizio. Se la controparte accetta e si presenta, inizia la procedura
di mediazione.
Come funziona/2: gli incontri. Il mediatore
organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della
controversia, raccoglie le informazioni, conduce la trattativa e,
tenendo conto della volontà delle parti, cerca la soluzione più rapida
possibile alla lite.
Come funziona/3: la conclusione. Il tempo massimo
per completare l’iter della conciliazione è di quattro mesi dalla
presentazione dell’istanza. In caso di successo della mediazione,
l’accordo raggiunto è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Se le
parti non raggiungono un accordo, il mediatore può fare una proposta di
risoluzione della lite. I contendenti avranno sette giorni per
accettarla o rifiutarla. Se la proposta non viene accettata e il
processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza
corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della
parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
(Per saperne di più puoi leggere la scheda del ministero della Giustizia).
Come sapere. Non tutti conoscono l’istituto della
mediazione, ma tutti in caso di necessità, per risolvere un contenzioso o
una lite, si rivolgono a un legale. «E l’avvocato è obbligato per legge
a informare la parte sull’uso della mediazione» (avv. Buceti).
Spese. Le parti devono anticipare le spese di avvio
del procedimento, pari a 40 euro, e pagare le spese di mediazione. Il
decreto che ha istituito la mediazione obbligatoria stabilisce anche le
tariffe dovute agli organismi pubblici. Le cifre variano in base al
valore della lite: fino a 1.000 euro, ciascuna parte dovrà sborsare 65
euro; da 1.001 a 5.000, 130, e così via fino a contenziosi che vanno da
due milioni e mezzo a cinque milioni di euro, con 5.200 euro di spesa
per ciscuna parte, e poi oltre i 5 milioni con una quota fissa di 9.200
euro (guarda qui
la tabella completa). Gli organismi privati hanno un proprio
tariffario, comunque approvato dal ministero della Giustizia, dove sono
indicate le tabelle dei compensi. Per i soggetti meno abbienti (quelli
che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio) la mediazione è
gratuita.
della durata di qualche anno». Anche se, nell’ipotesi di fallimento
della mediazione, «i costi inevitabilmente lievitano» (Isidoro Trovato
sul Corriere della Sera).
I dubbi degli avvocati. «C’è chi critica il fatto
che gli organismi di mediazione non abbiano competenza territoriale,
così che una parte potrebbe rivolgersi a quello che gli sembra più
favorevole. Altri che temono l’accesso indiscriminato ai corsi di
formazione» (avv. Buceti).
Risultati della prima fase di attuazione della legge:
il 76% delle volte la parte convocata non si è presentata. Quando però
le parti hanno accettato di sedersi attorno a un tavolo per confrontarsi
con un mediatore, hanno raggiunto un accordo nel 70% dei casi.
Mediazioni registrate in aprile, un mese dopo l’entrata in vigore della riforma:
5.070. Il ministero della giustizia prevede che aumenteranno, fino ad
arrivare a circa 300 mila nel prossimo marzo, per salire ancora a 6-700
mila all’anno, quando riguarderano anche le liti condominiali e il
risarcimento danni per incidenti stradali.