Il broker assicurativo è un professionista indipendente, il cui compito è mediare tra le esigenze del cliente e la varietà del mercato assicurativo: il broker per definizione non è legato a nessuna compagnia. Questa figura professionale è regolata nella nostra legislazione dal Codice delle assicurazioni (decreto legislativo del 2005), che la definisce come un professionista che mette in collegamento con imprese di assicurazione o riassicurazione, senza nessun vincolo, i consumatori o le aziende che voglio stipulare una polizza assicurativa, assistendoli nella firma, nella gestione e nell’esecuzione del contratto.
Storicamente in Italia questa possibilità si è imposta inizialmente nei rapporti tra aziende e assicurazioni, per poi diventare un punto di riferimento utile anche per i consumatori privati. Il lavoro di intermediazione del broker è retribuito con una commissione versata dalla compagnia assicurativa, che egli è tenuto per legge a dichiarare e a dimostrare.
Chi si rivolge a un broker, gli conferisce innanzitutto il mandato di esplorare il mercato per ricercare il miglior compromesso tra le esigenze della domanda e le concrete opportunità dell’offerta. Tra i vantaggi di rivolgersi ad una figura indipendente c’è senz’altro l’approccio personalizzato e integrato a tutte le problematiche assicurative del cliente. Questa personalizzazione è resa possibile da una conoscenza globale e aggiornata, finalizzata alla valutazione dei rischi e delle opportunità del mercato.
Il broker è iscritto in un albo tenuto dall’Isvap, per entrarvi deve sostenere un esame di ammissione (requisito di professionalità), non aver ricevuto condanne penali o essere stati dichiarati falliti (requisito di onorabilità) e dimostrare di non avere nessun rapporto privilegiato con singole compagnie di assicurazione (requisito di autonomia). Inoltre, e si tratta di un aspetto estremamente importante, deve avere la copertura assicurativa di responsabilità civile professionale, una garanzia che tutela i premi pagati dai clienti (requisito di garanzia).
Ulteriore fonte di tranquillità per l’assicurato è l’esistenza di un “Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione”, che garantisce un risarcimento per i danni causati dall’attività del broker che non sono stati indennizzati attraverso le polizze di responsabilità civile.
L’attività del broker segue l’assicurato dalla ricerca della polizza ideale alla firma del contratto, che entra in vigore dalle ore 24.00 del giorno successivo al perfezionamento. Inoltre, in caso di sinistro, è proprio il broker il soggetto tenuto all’assistenza nei confronti dell’assicurato. Sempre il broker è tenuto alla revisione periodica del contratto con la compagnia di assicurazione.
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