Il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri previsti dalla legge per l’accudimento dei figli anche nel caso in cui la madre sia casalinga. L’INPS, con circolare n. 112 del 15 ottobre 2009, fornisce le necessarie indicazioni per usufruire di tale possibilità, scaturita dal disposto della sentenza n. 4293 del Consiglio di Stato, che interpreta in via estensiva quanto prevede il Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (d. lgs. 151/2001). L’art. 40 del decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001 prevede che al padre lavoratore dipendente siano riconosciuti periodi di riposo: nel caso in cui i figli siano affidati solo al padre; nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; nel caso di morte o di grave infermità della madre. L’Inps, in varie circolari, aveva ritenuto dovesse intendersi come “lavoratrice non dipendente” la madre lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro ente previdenziale, e non anche la madre casalinga. Il Consiglio di Stato, invece, con la sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, afferma che la ratio della norma, volta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, induce a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo. Il padre dipendente può dunque fruire dei riposi giornalieri nei limiti di due ore o di un’ora al giorno, a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, e può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto.