La clausola dell’arbitrato è una delle opzioni aggiuntive che vengono inserite nei contratti stipulati con la compagnia d’assicurazione presso la quale si ha la propria polizza. L’arbitrato serve per riuscire ad addivenire, in tempi brevi rispetto alle tradizionali procedure, ad una soluzione circa l’eventuale contenzioso che si è sviluppato tra le parti coinvolte in un sinistro. All’arbitrato si può far ricorso anche per volontà manifesta delle parti in causa, nel caso compagnia d’assicurazione e assicurato, che decidono di rimettersi al giudizio, non viziato da pregiudizi e parzialità, di un terzo. Ma quand’è che si fa davvero ricorso al collegio arbitrale? Il caso tipico è quello che vede tirato in ballo l’istituto dell’arbitrato in seguito ad una querelle sorta per la quantificazione del danno subito con un incidente. Se il rimborso proposto dalla compagnia assicurativa non soddisfa il cliente, è facile che si ricorra dunque all’arbitrato che, addirittura, in taluni casi è una clausola obbligatoria da ottemperare, così come previsto in sede contrattuale.
Sarà sempre il contratto a determinare, a seconda delle differenti condizioni in esso messe nero su bianco, le regole e il modo secondo il quale deve svolgersi la nomina degli arbitri appartenenti al collegio che, è bene ricordarlo, lavora per vie extragiudiziali.