Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese a impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo da incidenti derivanti dalla sua disattenzione ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza della stessa, con la conseguenza che il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore a un eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l’esonero totale del datore di lavoro da ogni responsabilità salvo quando presenti i caratteri dell’abnormità, in opinabilità ed esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.
Infortunio sul lavoro – Prevenzione – Idonee misure di prevenzione – Informazione dei Lavoratori – Omissione del datore di lavoro – Omessa vigilanza robatorio del Datore di lavoro
Cassazione civile, sezione lavoro, 2 ottobre 2009, n. 21113